Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo,
a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24
novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024.
Requisiti del soggetto beneficiario
Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono
accedere alla prestazione le persone in
condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso
psicoterapeutico.
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della
presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
residenza in Italia;
valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente:
1. con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza
dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
2. con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a
concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
3. con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è
erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Presentazione della domanda
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo
sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio[2] on line raggiungibile sul sito dell’Istitutowww.inps.it e accessibile direttamente dal
cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a
pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per il 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, esclusivamente in via telematica.
da Segreteria
Personale amministrativo